Art. 23 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 23 RLE
[36] 1 I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell’autorità.
2 Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.
3 L’impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d’esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall’inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori.
4 I lavori sono considerati iniziati quando
a) sono in corso d’esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
b) sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all’esecuzione dell’opera; oppure
c) è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; oppure
d) sono state gettate le fondamenta dell’edificio o impianto.
5 Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell’ottenimento del rinnovo (art. 14 LE).
[36] Art. modificato dal R 30.3.2010; in vigore dal 2.4.2010 - BU 2010, 133; precedente modifica: BU 2006, 128.