Art. 2 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 2 RLE
[1] 1 La licenza è concessa dal Municipio previo avviso cantonale ai sensi degli art. 3 cpv. 1 e 7 LE nei casi previsti dalla legislazione di cui all’allegato 1. L’avviso cantonale è emanato
a) dai Servizi generali per le domande di costruzione fuori zona edificabile e per le domande che comprendono una ponderazione degli interessi;
b) dall’Ufficio delle domande di costruzione negli altri casi.
2 L’Ufficio delle domande di costruzione (UDC) cura l’allestimento e deve in particolare
a) gestire la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia cantonale e federale;
b) eliminare, dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del servizio interessato, possibili contraddizioni che si dovessero riscontrare in tale ambito;
c) non tenere in considerazione preavvisi sprovvisti di una sufficiente base legale;
d) sottoporre la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali.
3 Ai Municipi è delegata la competenza di applicare le norme che la legge affida all'autorità cantonale nelle materie indicate nell'allegato 2.
[1] Art. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381; precedente modifica: BU 2007, 70.