Art. 18 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 18 RLE
1 Contemporaneamente alla pubblicazione, quattro copie della domanda e degli annessi vengono trasmessi all’Ufficio delle domande di costruzione (in seguito UDC) per raccomandata o pacco iscritto. [30]
1 bis I dati della domanda possono essere trasmessi al Dipartimento in forma elettronica mediante l’utilizzo dell’applicativo GIPE (gestione informatizzata delle procedure edilizie). Per il termine di trenta giorni di cui all’art. 7 cpv. 1 LE fa comunque stato la ricezione degli atti trasmessi per via postale. [31]
2 Entro cinque giorni al più tardi dalla scadenza del termine di pubblicazione, il sindaco o altra persona incaricata dal Municipio informa l’UDC, per lettera raccomandata, se sono o non sono pervenute opposizioni; delle opposizioni pervenute viene allegata copia con eventuali osservazioni. [32]
3 Quanto disposto nel presente articolo non si applica nella procedura della notifica.
[30] Cpv. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.
[31] Cpv. introdotto dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.
[32] Cpv. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70.