Art. 17 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 17 RLE
1 L'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione deve contenere
a) il nome della persona che chiede la licenza e del proprietario del fondo;
b) il genere dell'opera;
c) l'esatta destinazione degli edifici o impianti;
d) il nome locale, il numero di mappa e la descrizione del fondo;
e) la richiesta di deroghe;
f) il periodo della pubblicazione e gli orari in cui può essere presa conoscenza degli atti;
g) il termine per le opposizioni.
2 Copia dell'avviso è notificato all'istante e ai proprietari confinanti; per edifici o impianti che si trovano fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale. [29]
3 La pubblicazione non può avvenire prima che le mutazioni dei luoghi conseguenti all'opera siano state adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.
4 Per i lavori soggetti alla procedura della notifica non è richiesta la pubblicazione nel Foglio ufficiale; il Municipio può altresì prescindere dalla pubblicazione negli albi comunali e dall'avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici o privati particolari.
[29] Cpv. modificato dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377.