Art. 13 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 13 RLE
1 I progetti delle canalizzazioni devono comprendere
a) il piano di situazione (di regola in scala 1:500);
b) le piante e il profilo longitudinale delle canalizzazioni, con i manufatti di trattamento delle acque, i pozzetti di raccolta e d'ispezione, i manufatti per lo smaltimento delle acque di scarico, le aree a dispersione superficiale, come pure il punto di allacciamento alla fognatura pubblica;
c) i particolari costruttivi dei manufatti speciali di trattamento, evacuazione e smaltimento delle acque di scarico;
d) la relazione tecnica;
e) l'eventuale piano di smaltimento delle acque;
f) l'eventuale perizia geologica per accertare l'idoneità del terreno allo smaltimento delle acque.
2 I particolari costruttivi sono allestiti alla scala 1:20 o 1:50.