Art. 12 RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE)
Art. 12 RLE
1 I progetti devono comprendere i seguenti piani
a) la pianta di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano;
b) una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti; nelle sezioni devono inoltre chiaramente figurare eventuali sporgenze sull'area pubblica;
b 1) per gli edifici; [24]
c) l'indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante;
d) l’indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante nei casi elencati all’art. 9 lett. n); [25]
e) il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi e delle aree di svago;
f) il piano dei rifugi di protezione civile elaborato secondo le direttive della legislazione speciale.
2 Di regola i progetti sono allestiti alla scala 1:100; per progetti di grandi dimensioni può essere usata la scala 1:200; nel caso di trasformazione o di rinnovazione, le demolizioni saranno indicate con colore giallo e le nuove costruzioni con colore rosso.
[24] Lett. introdotta dal R 7.11.2012; in vigore dal 9.11.2012 - BU 2012, 520.
[25] Lett. modificata dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174.