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Art. 9 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 9 Legge edilizia cantonale

1 Il Municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col Dipartimento se non ne condivide l’operato o per altra ragione qualsiasi.

2 L’istante dev’essere in ogni caso informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a formulare osservazioni.

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