705.100
CH-TI
Art. 9 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 9 Legge edilizia cantonale
1 Il Municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col Dipartimento se non ne condivide l’operato o per altra ragione qualsiasi.
2 L’istante dev’essere in ogni caso informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a formulare osservazioni.