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Art. 8 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 8 Legge edilizia cantonale

1 Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. [5]

2 L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.

[5] Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.

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