Art. 7 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 7 Legge edilizia cantonale
[4] 1 Il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all’autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.
2 L’avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune.
3 In casi particolari il Dipartimento può notificare all’istante e al Municipio una proroga di 30 giorni del termine per emettere il proprio avviso; se circostanze eccezionali lo giustificano, il Presidente del Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l’art. 4 Lcoord ed i termini stabiliti in materia di esame dell’impatto sull’ambiente.
4 …
5 …
[4] Art. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434; precedente modifica: BU 1993, 187.