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Art. 6 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 6 Legge edilizia cantonale

1 La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.

2 Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.

3 Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale. [3]

4 Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.

5 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.

[3] Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.

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