Art. 6 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 6 Legge edilizia cantonale
1 La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.
2 Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.
3 Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale. [3]
4 Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
5 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
[3] Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.