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Art. 52 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 52 Legge edilizia cantonale

1 Le domande di costruzione pendenti e non ancora pubblicate al momento dell’entrata in vigore della presente legge soggiacciono al nuovo diritto.

2 Soggiacciono pure al nuovo diritto le decisioni concernenti le opere abusive e le contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso; sono riservate le competenze secondo il diritto anteriore relativamente alle opere abusive compiute prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.

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