705.100
CH-TI
Art. 5 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 5 Legge edilizia cantonale
1 Prima di pubblicare la domanda di costruzione il Municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni; se non è il caso invita l’istante a correggerla.
2 Allorchè un progetto contravviene manifestamente le norme applicabili, il Municipio ne informa subito l’istante; se nonostante questo avviso questi dichiara di mantenere la domanda, la procedura segue il suo corso.