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Art. 49 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 49 Legge edilizia cantonale

1 Il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio.

2 Prima dell’occupazione del nuovo edificio e della concessione dell’eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti dall’art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi. [27]

[27] Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1998, 423.

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