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Art. 48 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 48 Legge edilizia cantonale

1 L’applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori è compito del Municipio.

2 Il Consiglio di Stato può intervenire d’ufficio per imporre all’Autorità comunale l’applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi.

3 In caso di omissione esso può in particolare, previa diffida, sostituirsi nelle competenze comunali.

4 Sono riservate le misure previste dalla legge organica comunale e l’azione penale.

5 Contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate quale Autorità di vigilanza sui Comuni, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo come all’art. 207 legge organica comunale.

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