Art. 46 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 46 Legge edilizia cantonale
1 Le contravvenzioni alla presente legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal Municipio
- con la multa sino fr. 5’000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria;
- con l’ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica;
- con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi.
2 Se l’autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi.
3 La multa dev’essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa.
4 Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all’infrazione, anche solo per negligenza; le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l’infrazione nell’esercizio delle loro mansioni.
5 La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale, riservata la legittimazione del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato.
6 L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.