705.100
CH-TI
Art. 44 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 44 Legge edilizia cantonale
1 Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore.
2 La sanzione dev’essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro un anno dall’accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva; la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.
3 L’ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità.