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Art. 44 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 44 Legge edilizia cantonale

1 Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore.

2 La sanzione dev’essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro un anno dall’accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva; la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.

3 L’ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità.

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