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Art. 41 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 41 Legge edilizia cantonale

1 La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale.

2 Verso gli edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri.

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