705.100
CH-TI
Art. 41 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 41 Legge edilizia cantonale
1 La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale.
2 Verso gli edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri.