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Art. 40 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 40 Legge edilizia cantonale

1 L’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

2 Per edifici contigui l’altezza è misurata per ogni singolo edificio; analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 metri.

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