Art. 4 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 4 Legge edilizia cantonale
1 La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.
2 I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell’opera, entrambi iscritti all’albo OTIA.
3 Il regolamento stabilisce l’elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l’elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell’inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell’ingegnere responsabile dei calcoli statici.
4 Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all’albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l’iscrizione all’albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.