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Art. 35 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 35 Legge edilizia cantonale

1 Il Municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili.

2 Esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le opere pericolanti la demolizione.

3 In caso d’urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto.

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