705.100
CH-TI
Art. 35 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 35 Legge edilizia cantonale
1 Il Municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili.
2 Esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le opere pericolanti la demolizione.
3 In caso d’urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto.