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Art. 33 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 33 Legge edilizia cantonale

Potranno essere adibiti ad uso di stalla soltanto i locali che non abbiano comunicazione interna diretta o indiretta con camere d’abitazione e – per dislivello stradale – non abbiano il pavimento soprastante ad ambienti abitati.

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