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CH-TI
Art. 32 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 32 Legge edilizia cantonale
1 Le abitazioni e i locali destinati a laboratorio, nei quali si usi fuoco, dovranno essere provvisti di camino e fumaiolo che asporti il fumo.
2 Lo sbocco superiore dei fumaioli dovrà elevarsi al disopra del tetto.