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Art. 32 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 32 Legge edilizia cantonale

1 Le abitazioni e i locali destinati a laboratorio, nei quali si usi fuoco, dovranno essere provvisti di camino e fumaiolo che asporti il fumo.

2 Lo sbocco superiore dei fumaioli dovrà elevarsi al disopra del tetto.

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