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Art. 3 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 3 Legge edilizia cantonale

1 La licenza edilizia è concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) nei casi previsti dalla legge. L’avviso del Dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale; il regolamento d’applicazione specifica quale è questo diritto. [2]

2 I Comuni privi di un’adeguata organizzazione possono chiedere al Dipartimento di collaborare nell’applicazione del diritto di competenza comunale; le spese supplementari sono a carico del Comune secondo una tariffa fissata dal Consiglio di Stato.

3 Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni competenze che la legge attribuisce all’autorità cantonale.

[2] Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 3.5.1993 - BU 1993, 187.

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