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Art. 29 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 29 Legge edilizia cantonale

Per gli esercizi pubblici, i teatri, le palestre, le sale di riunione, i lavatoi, ecc., il Consiglio di Stato emanerà in via di regolamento speciale, le norme particolari.

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