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Art. 28 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 28 Legge edilizia cantonale

1 Gli edifici destinati alla convivenza collettiva di molte persone (collegi, convitti, ospizi, asili, ricoveri, fabbriche, ecc.), dovranno avere le caratteristiche previste dalla presente legge per le case di abitazione e dalla legislazione federale sulle fabbriche.

2 Il Consiglio di Stato emanerà con regolamento speciale le norme particolari per le singole categorie di edifici.

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