705.100
CH-TI
Art. 28 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 28 Legge edilizia cantonale
1 Gli edifici destinati alla convivenza collettiva di molte persone (collegi, convitti, ospizi, asili, ricoveri, fabbriche, ecc.), dovranno avere le caratteristiche previste dalla presente legge per le case di abitazione e dalla legislazione federale sulle fabbriche.
2 Il Consiglio di Stato emanerà con regolamento speciale le norme particolari per le singole categorie di edifici.