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Art. 2 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 2 Legge edilizia cantonale

1 La licenza edilizia dev’essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia.

2 … [1]

3 La licenza edilizia non pregiudica i diritti dei terzi.

[1] Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434.

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