705.100
CH-TI
Art. 1 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale
Art. 1 Legge edilizia cantonale
1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia.
2 La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonchè per la modificazione importante della configurazione del suolo.
3 La licenza edilizia secondo la presente legge non è necessaria per
a) i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi;
b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;
c) i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale.