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Art. 1 Legge edilizia cantonale Legge edilizia cantonale

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Art. 1 Legge edilizia cantonale

1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia.

2 La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonchè per la modificazione importante della configurazione del suolo.

3 La licenza edilizia secondo la presente legge non è necessaria per

a) i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi;

b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;

c) i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale.

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