Art. 3 RCRDPP Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RCRDPP)
Art. 3 RCRDPP
1 L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 dell’OCRDPP.
2 Esso in particolare
a) è responsabile dell’infrastruttura del Catasto RDPP;
b) inserisce nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi;
c) dirige e pianifica il Catasto RDPP;
d) garantisce la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP;
e) garantisce l’accesso centralizzato al Catasto RDPP;
f) rende accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresenta zione;
g) allestisce e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP;
h) garantisce lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6;
i) emana direttive e vigila sulla loro applicazione;
j) esegue i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o servizi.