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704.120 RCRDPPOHRDPP CH-TI

Art. 3 RCRDPP Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RCRDPP)

RCRDPP
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Art. 3 RCRDPP

1 L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 dell’OCRDPP.

2 Esso in particolare

a) è responsabile dell’infrastruttura del Catasto RDPP;

b) inserisce nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi;

c) dirige e pianifica il Catasto RDPP;

d) garantisce la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP;

e) garantisce l’accesso centralizzato al Catasto RDPP;

f) rende accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresenta ­ zione;

g) allestisce e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP;

h) garantisce lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6;

i) emana direttive e vigila sulla loro applicazione;

j) esegue i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o servizi.

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