704.110
RLCGIKAGI
CH-TI
Art. 8 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)
RLCGI
Art. 8 RLCGI
1 Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;
c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.
2 Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.