Legislator Giurisprudenza & Legislazione
704.110 RLCGIKAGI CH-TI

Art. 8 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)

RLCGI
Apri la fonte ufficiale Atto completo (24 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 RLCGI

1 Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi

a) rilevano i geodati e i geometadati;

b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;

c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.

2 Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.

← Art. 7 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI) Art. 9 RLCGI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →