Art. 7 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)
Art. 7 RLCGI
1 Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento. [10]
2 In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso
a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo; [11]
b) formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;
c) supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;
d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati; [12]
e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità; [13]
f) realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti; [14]
g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;
h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.
3 Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI
a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;
b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;
c) acquisisce e gestisce le relative licenze;
d) cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;
e) adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.
[10] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
[11] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
[12] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
[13] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
[14] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.