704.110
RLCGIKAGI
CH-TI
Art. 6a RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)
RLCGI
Art. 6a RLCGI
[9] I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati)
a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;
b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.
[9] Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.