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Art. 6a RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)

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Art. 6a RLCGI

[9] I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati)

a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;

b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.

[9] Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

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