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Art. 6 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)

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Art. 6 RLCGI

[8] I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti)

a) rilevano i geodati e i geometadati;

b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;

c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;

d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;

e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;

f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.

[8] Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

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