704.110
RLCGIKAGI
CH-TI
Art. 6 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)
RLCGI
Art. 6 RLCGI
[8] I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti)
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;
c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;
d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;
e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;
f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
[8] Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.