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Art. 5 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)

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Art. 5 RLCGI

L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo)

a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);

b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

c) funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;

d) verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;

e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;

f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati; [3]

g) certifica i modelli dei geodati cantonali;

h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;

i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione; [4]

j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;

k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;

l) supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati; [5]

m) coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;

n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti; [6]

o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti; [7]

p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);

q) persegue e giudica le contravvenzioni;

r) promuove la geoinformazione;

s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;

t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;

u) nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.

[3] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[4] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[5] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[6] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[7] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

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