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Art. 4 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)

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Art. 4 RLCGI

1 La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.

2 Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a. [1]

3 In particolare la commissione

a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;

b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;

c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;

e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;

f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze; [2]

g) promuove la formazione.

Centro di competenza per la geoinformazione

[1] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[2] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

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