Art. 4 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)
Art. 4 RLCGI
1 La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.
2 Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a. [1]
3 In particolare la commissione
a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;
b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;
c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;
e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;
f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze; [2]
g) promuove la formazione.
Centro di competenza per la geoinformazione
[1] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
[2] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.