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Art. 22 RLCGI Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)

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Art. 22 RLCGI

1 Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante. [25]

2 In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.

[25] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

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