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Art. 7 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)

LCGI
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Art. 7 LCGI

1 I geodati di base can tonali, i relativi geometadati e i geoservizi devono rispettare i requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.

2 Nell’elaborazione di tali requisiti, il Consiglio di Stato considera le norme di diritto superiore in modo da consentire uno scambio semplice e la più ampia utilizzazione dei dati. Esso può dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni inter can tonali o da associazioni professionali.

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