704.100
LCGIKGeoIG
CH-TI
Art. 7 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)
LCGI
Art. 7 LCGI
1 I geodati di base can tonali, i relativi geometadati e i geoservizi devono rispettare i requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.
2 Nell’elaborazione di tali requisiti, il Consiglio di Stato considera le norme di diritto superiore in modo da consentire uno scambio semplice e la più ampia utilizzazione dei dati. Esso può dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni inter can tonali o da associazioni professionali.