704.100
LCGIKGeoIG
CH-TI
Art. 5 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)
LCGI
Art. 5 LCGI
1 Il Consiglio di Stato fornisce agli enti pubblici e privati un’adeguata consulenza e il necessario supporto nel settore della geoinformazione.
2 In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate, esso promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.