Legislator Giurisprudenza & Legislazione
704.100 LCGIKGeoIG CH-TI

Art. 5 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)

LCGI
Apri la fonte ufficiale Atto completo (18 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 LCGI

1 Il Consiglio di Stato fornisce agli enti pubblici e privati un’adeguata consulenza e il necessario supporto nel settore della geoinformazione.

2 In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate, esso promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.

← Art. 4 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI) Art. 6 LCGI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →