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Art. 4 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)

LCGI
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Art. 4 LCGI

1 I comuni svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dai regolamenti.

2 In particolare i comuni

a) coadiuvano l’autorità can tonale nella raccolta dei geodati federali e can tonali di competenza comunale;

b) possono stabilire in un catalogo i geodati di base di diritto comunale dandone notizia al Cantone;

c) possono delegare determinati compiti di esecuzione a terzi.

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