704.100
LCGIKGeoIG
CH-TI
Art. 4 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)
LCGI
Art. 4 LCGI
1 I comuni svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dai regolamenti.
2 In particolare i comuni
a) coadiuvano l’autorità can tonale nella raccolta dei geodati federali e can tonali di competenza comunale;
b) possono stabilire in un catalogo i geodati di base di diritto comunale dandone notizia al Cantone;
c) possono delegare determinati compiti di esecuzione a terzi.