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Art. 3 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)

LCGI
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Art. 3 LCGI

1 L’applicazione di questa legge compete, per quanto non disposto diversamente, al Consiglio di Stato.

2 Esso designa i servizi can tonali incaricati dell’esecuzione e può delegare determinati compiti ai comuni, agli altri enti pubblici o ai privati.

3 In particolare, il Consiglio di Stato

a) adotta uno o più regolamenti d’applicazione;

b) allestisce un catalogo dei geodati di base di diritto can tonale e uno dei geodati di base di diritto federale gestiti dal Cantone;

c) elabora una strategia per l’attuazione dei principi della geoinformazione;

d) istituisce un’infrastruttura can tonale di geodati dell’amministrazione can tonale;

e) emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base di diritto can tonale, dei relativi geometadati e dei geoservizi;

f) stabilisce disposizioni esecutive per i geodati di base di diritto federale la cui gestione è demandata al Cantone o ai comuni;

g) assicura la vigilanza e il coordinamento nell’ambito della modellizzazione dei geodati di base can tonali e comunali nonché dell’allestimento e dell’esercizio dei relativi servizi di accesso e utilizzo;

h) cura i contatti con la Confederazione (se del caso tramite la stipulazione di appositi accordi programmatici), con gli altri Cantoni e con gli enti locali nel campo della geoinformazione.

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