704.100
LCGIKGeoIG
CH-TI
Art. 2 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)
LCGI
Art. 2 LCGI
1 Il Cantone e i comuni collaborano nell’attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale sulla geoinformazione e dalla presente legge, coordinando le loro attività e valorizzando le possibili sinergie.
2 L’autorità e i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 sono responsabili della sicurezza, della protezione, della qualità e dell’attualità dei geodati.
3 Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l’accesso ai rispettivi geodati di base.