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Art. 2 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI)

LCGI
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Art. 2 LCGI

1 Il Cantone e i comuni collaborano nell’attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale sulla geoinformazione e dalla presente legge, coordinando le loro attività e valorizzando le possibili sinergie.

2 L’autorità e i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 sono responsabili della sicurezza, della protezione, della qualità e dell’attualità dei geodati.

3 Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l’accesso ai rispettivi geodati di base.

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