Legislator Giurisprudenza & Legislazione
703.100 CH-TI

Art. 2 Legge sui contributi di miglioria Legge sui contributi di miglioria

Apri la fonte ufficiale Atto completo (27 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Legge sui contributi di miglioria

1 Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d’imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge ad eseguire opere d’interesse pubblico.

2 Contro la decisione di delega è dato ricorso al Gran Consiglio.

3 Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all’esecuzione di un’opera cantonale può essere delegata al Comune la competenza d’imposizione dei relativi contributi.

← Art. 1 Legge sui contributi di miglioria Legge sui contributi di miglioria Art. 3 Legge sui contributi di miglioria →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →