703.100
CH-TI
Art. 2 Legge sui contributi di miglioria Legge sui contributi di miglioria
Art. 2 Legge sui contributi di miglioria
1 Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d’imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge ad eseguire opere d’interesse pubblico.
2 Contro la decisione di delega è dato ricorso al Gran Consiglio.
3 Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all’esecuzione di un’opera cantonale può essere delegata al Comune la competenza d’imposizione dei relativi contributi.