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Legge sui contributi di miglioria

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

1 Il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari.

2 Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall’imposizione qualora il finanziamento dell’opera è adeguatamente garantito da altri tributi.

1 Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d’imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge ad eseguire opere d’interesse pubblico.

2 Contro la decisione di delega è dato ricorso al Gran Consiglio.

3 Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all’esecuzione di un’opera cantonale può essere delegata al Comune la competenza d’imposizione dei relativi contributi.

1 Danno luogo a contributo, in particolare

a) le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni;

b) le opere di premunizione e di bonifica, come ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni;

c) le ricomposizioni particellari.

2 Per urbanizzazione generale si intende l’allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell’acqua, dell’approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile.

3 L’urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche.

4 Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un’opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione.

1 Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando

a) l’opera serve all’urbanizzazione dei fondi ai fini dell’utilizzazione prevista, oppure l’urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo;

b) la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente;

c) sono eliminati o ridotti incovenienti e oneri.

2 Nella determinazione del vantaggio particolare si devono considerare gli inconvenienti connessi all’opera ed eventuali restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi.

1 Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare.

2 Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi.

1 Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione.

2 Se un’opera è eseguita in vista di un futuro ampliamento, come il prolungamento di una strada o di una condotta, si conteggia solo la quota parte di spesa; la differenza viene messa in conto al momento dell’ampliamento.

3 Eventuali sussidi sono da dedurre.

1 Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% nè superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media.

La natura dell’urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori.

2 Per le altre opere la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile.

3 La quota è stabilita nel piano di finanziamento.

1 La quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare.

2 La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi; per terreni edificabili si deve tener conto del diverso indice di sfruttamento.

3 Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l’esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno.

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

1 Un contributo posteriore è dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di piano regolatore.

2 Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta.

1 Il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell’opera.

2 Esso comprende

a) l’elenco dei contribuenti;

b) il piano del perimetro;

c) gli elementi del calcolo dei contributi;

d) i singoli contributi;

e) i termini per il loro pagamento.

3 Il prospetto elaborato sulla base del preventivo è ragguagliato al consuntivo, senza far luogo a pubblicazione.

Il prospetto e i documenti giustificativi della spesa sono pubblicati per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale, previo avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale; un estratto viene contemporaneamente notificato a ogni contribuente noto con l’indicazione del termine di reclamo.

1 Contro il prospetto è dato reclamo all’autorità che lo ha elaborato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il reclamo deve essere motivato. [1]

2 Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni; il Tribunale esamina liberamente il fatto e il diritto. [2]

3 Se il valore litigioso non supera i fr. 5’000.-, la decisione è emanata dal presidente del Tribunale come giudice unico.

3a Contro le decisioni del Tribunale di espropriazione e del suo presidente è dato ricorso al Tribunale can tonale amministrativo entro il termine di trenta giorni. [3]

4 Il reclamo e il ricorso non sospendono l’esigibilità del contributo.

[1] Cpv. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149.

[2] Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1998, 149.

[3] Cpv. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185.

1 In casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi.

2 Le convenzioni non possono scostarsi dai principi fissati dalla legge; per la loro validità richiedono l’approvazione del presidente del Tribunale di espropriazione.

1 I contributi posteriori sono fissati dall’organo competente a elaborare il prospetto.

2 La decisione è notificata al contribuente, con l’indicazione del termine di reclamo di 30 giorni senza far luogo a pubblicazione.

3 All’interessato è garantito l’accesso agli atti.

[4] Il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro due anni dalla messa in esercizio dell’opera.

[4] Art. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149.

1 Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell’opera; acconti possono essere chiesti con l’inizio dei lavori.

2 Pagamenti rateali o altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso.

3 Il credito per contributi può essere compensato con l’indennità di espropriazione o il prezzo d’acquisizione dei diritti necessari per l’esecuzione dell’opera.

1 Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l’interesse semplice al saggio usuale.

2 L’interesse decorre anche nel caso di reclamo e di ricorso.

1 A garanzia del contributo spetta all’ente che esegue l’imposizione un’ipoteca legale a carico dei fondi sottoposti a contributo.

2 L’ipoteca richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario e si estingue con il decorso di 10 anni dall’esigibilità del contributo. [5]

3 L’inizio dei lavori può essere menzionato nel registro fondiario; la menzione deve essere cancellata con il pagamento del contributo e in ogni caso dopo 10 anni.

[5] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.

1 Il credito per contributi si prescrive in 10 anni.

2 Sono per il rimanente applicabili le norme del Codice delle obbligazioni.

1 Il contribuente ha diritto alla retrocessione del contributo se il vantaggio particolare è annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell’autorità, specialmente di misure di polizia o modificazione del diritto edilizio.

2 La retrocessione corrisponde al minor vantaggio; essa è esclusa trascorsi 10 anni dalla pubblicazione del prospetto.

3 La domanda dev’essere presentata all’autorità che ha eseguito l’imposizione entro un anno dall’adozione del provvedimento o, se si tratta di lavori, entro un anno dalla messa in esercizio dell’opera, pena la perenzione.

4 Contro la decisione è dato ricorso al Tribunale d’espropriazione.

1 Possono essere esentati dal pagamento del contributo gli enti con fine d’interesse pubblico; l’esenzione dev’essere stabilita nel piano di finanziamento.

2 I contribuenti in situazione di grave disagio possono chiedere il condono all’organo esecutivo dell’ente che ha emesso i contributi.

3 Le decisioni sulla domanda di condono pronunciate dal Consiglio di Stato sono definitive.

Le decisioni degli altri enti pubblici e delle persone private sono invece impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.

[6] In quanto non sia diversamente stabilito da questa legge, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[6] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[7] I contributi per l’esecuzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione delle acque sono imposti conformemente alla legge sulla gestione delle acque.

[7] Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244.

1 Le procedure d’imposizione di contributi di cui sia già stato pubblicato il prospetto secondo l’art. 13 della legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971 sono continuate secondo il diritto anteriore.

2 Per opere già decise all’entrata in vigore della presente legge è applicabile il nuovo diritto.

La presente legge abroga la legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971.

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore. [8]

Pubblicata nel BU 1990 , 305.

[8] Entrata in vigore: 1° novembre 1990 - BU 1990, 305.

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