702.110
CH-TI
Art. 5 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 5 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
1 La decisione del Dipartimento sul termine di cui all’art. 5 della legge è comunicata dall’Ufficio a tutti i proprietari almeno un mese prima dell’inizio della decorrenza di tale termine e iscritta come menzione a registro fondiario. [3]
2 Il geometra esecutore del progetto di RT o RP dà comunicazione agli interessati delle mutazioni che non possono essere prese in considerazione agli effetti del nuovo riparto dei fondi.
Modificazione dello stato fisico dei fondi (art. 6 legge)
[3] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.