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Art. 5 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 5 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 La decisione del Dipartimento sul termine di cui all’art. 5 della legge è comunicata dall’Ufficio a tutti i proprietari almeno un mese prima dell’inizio della decorrenza di tale termine e iscritta come menzione a registro fondiario. [3]

2 Il geometra esecutore del progetto di RT o RP dà comunicazione agli interessati delle mutazioni che non possono essere prese in considerazione agli effetti del nuovo riparto dei fondi.

Modificazione dello stato fisico dei fondi (art. 6 legge)

[3] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.

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