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Art. 4 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 4 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 Il comprensorio del RT o della RP si estende di regola a una zona delimitata da confini naturali, inclusi i nuclei abitati, rappresentante un’unità economica e comprendente in parte o interamente il territorio di uno o più Comuni.

2 I fabbricati non agricoli con le costruzioni ed i terreni accessori sono soggetti unicamente alle operazioni di sistemazione dei confini; essi possono essere soggetti a permute parziali o a espropriazioni per l’esecuzione di opere consortili.

3 I fabbricati agricoli e le stalle sono inclusi nel comprensorio e soggetti alle operazioni previste dalla legge per il RT.

Mutazioni di Proprietà (art. 5 legge)

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