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Art. 33 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 33 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

Il Consiglio di Stato nomina un perito distrettuale e un supplente.

Nomina della Commissione di ricorso (art. 107 legge)

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