702.110
CH-TI
Art. 32 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 32 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
1 La citazione contiene l’avviso agli interessati
a) che si procederà alla discussione e alla visita in luogo anche in loro assenza e che in questo caso si riterrà che le parti rinunciano ad ulteriori prove;
b) che i mezzi di prova dovranno essere prodotti o indicati all’udienza.
2 Il perito tiene verbale delle operazioni.
Nomina del perito distrettuale e del supplente (art. 105 legge)