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Art. 32 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 32 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 La citazione contiene l’avviso agli interessati

a) che si procederà alla discussione e alla visita in luogo anche in loro assenza e che in questo caso si riterrà che le parti rinunciano ad ulteriori prove;

b) che i mezzi di prova dovranno essere prodotti o indicati all’udienza.

2 Il perito tiene verbale delle operazioni.

Nomina del perito distrettuale e del supplente (art. 105 legge)

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