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Art. 30 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 30 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[16] Il Consiglio di Stato decide l’esecuzione della permuta generale, mentre l’Ufficio fissa il relativo comprensorio e ratifica il valore dei terreni oggetto della permuta generale fissato dagli estimatori.

[16] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.

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