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Art. 3 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 3 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[2] L’esecuzione del RT è decisa

a) dall’Ufficio nei casi di cui all’art. 2b cpv. 1 lett. a) e b) della legge;

b) dal Consiglio di Stato in tutti gli altri casi.

Comprensorio (art. 2e legge)

[2] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.

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