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Art. 29 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 29 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 Entro tre mesi dall’approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi il Consorzio inizia le trattative con altri enti pubblici per la cessione delle opere consortili già realizzate e pagate.

2 Il Consorzio, con la richiesta per il trapasso a un altro ente pubblico, presenta all’Ufficio l’estratto censuario dei fondi in oggetto come pure gli estratti dei verbali dell’assemblea consortile e dell’organo legisl ati vo dell’ente subentrante riguardanti la cessione di dette opere. [15]

3 Il Dipartimento è l’autorità competente per la cessione delle opere consortili.

Permuta generale (art. 83a legge)

[15] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.

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