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Art. 28 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 28 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[14] L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia è l’autorità competente per autorizzare il frazionamento fuori dalle zone edificabili.

Assunzione delle opere consortili (art. 81 legge)

[14] Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.

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